Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «scambia informazioni con» sono inserite le seguenti: «tutte le»;

            al comma 1, lettera b), numero 2):

                all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

                al capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i requisiti» sono aggiunte le seguenti: «, anche di competenza tecnica e di indipendenza,»;

            dopo il capoverso comma 2-bis è aggiunto il seguente:

            «2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per la medesima finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis.»;

                al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: «adottare per» sono inserite le seguenti: «tutte» e dopo le parole: «determinate operazioni» sono aggiunte le seguenti: «, anche di natura societaria,».

 

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